Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella  sopra  indicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 7, alla novella dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove e' scritto: «b) i commi da 479 a
500 sono  abrogati.»,  leggasi:  «b)  i  commi  da  497  a  500  sono
abrogati.».