Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 7, alla novella dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove e' scritto: «b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.», leggasi: «b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.».